Protezione dei consumatori nei rapporti di credito e nelle situazioni di difficoltà debitoria

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Il rapporto di credito e la protezione del consumatore

Nella normativa italiana ed europea la tutela del consumatore riguarda il rapporto di credito dall'informativa precontrattuale fino al rimborso o all'estinzione. Comprende l'insieme degli aspetti relativi alla trasparenza contrattuale, all'informazione sul costo del credito, alla valutazione del merito creditizio, alla correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e alla gestione delle difficoltà nei pagamenti. Riguarda anche le fasi patologiche del rapporto, dal recupero crediti fino al sovraindebitamento e all'esdebitazione secondo le condizioni previste. Le principali disposizioni sono contenute nel Codice del consumo, nel Testo unico bancario e nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Prima che sia vincolato dal contratto il consumatore deve ricevere informazioni dettagliate su tutti gli elementi economici del finanziamento, comprensivi delle somme concesse, della durata, delle rate, dei tassi di interesse e di ogni voce di costo accessoria. Il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) indica il costo complessivo del credito ed è comprensivo delle principali spese, degli oneri e delle commissioni relativi al finanziamento. La comunicazione preventiva del TAEG rende visibile il costo totale del credito, non soltanto l'importo della rata. La valutazione del merito di credito serve a verificare se il consumatore può rispettare il piano dei propri pagamenti. L'intermediario prende in esame la complessiva situazione economica del cliente, considerando reddito, patrimonio, obbligazioni assunte e capacità reddituali. Questa valutazione deve evitare che il consumatore contragga prestiti in misura superiore alle proprie capacità di reddito. Gli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA, European Banking Authority) in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti riguardano la valutazione del merito di credito e la concessione del finanziamento fino allo svolgersi del rapporto creditizio.

Il credito immobiliare

Il credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali è disciplinato dalla Direttiva 2014/17/UE e dal Titolo VI, Capo I-bis, del Testo unico bancario. Prima che sia vincolato dal contratto il consumatore riceve informazioni generali e informazioni personalizzate attraverso il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), documento che rende visibili le condizioni essenziali dell'operazione, sotto il profilo del Tasso annuo effettivo globale (TAEG, indicatore del costo complessivo del credito), della durata, delle rate e degli effetti economici complessivi. Durante il rapporto la tutela riguarda la correttezza nell'applicazione dei tassi di interesse, il monitoraggio del finanziamento, il rimborso parziale e l'estinzione anticipata. Gli intermediari devono inoltre adottare procedure interne per individuare i consumatori che si trovano in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento e per gestire i relativi rapporti prima delle azioni esecutive e del pignoramento.

Il credito ai consumatori

Il credito ai consumatori comprende una pluralità di operazioni di finanziamento destinate alle esigenze personali del cliente, che vanno dai mutui e prestiti ordinari alle forme di pagamento rateale o dilazionato dei beni e servizi acquistati, comprendendo altresì l'utilizzo di aperture di credito in conto corrente, di carte revolving (carte di credito che consentono la restituzione rateale delle somme utilizzate) e della cessione di quote dello stipendio, del salario o della pensione. Le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori contengono le condizioni essenziali del contratto e rendono visibili il costo totale del credito e il Tasso annuo effettivo globale (TAEG), che esprime il costo complessivo del finanziamento. Al 15 settembre 2026 la normativa europea sui contratti di credito ai consumatori è la Direttiva 2008/48/CE. Questa verrà abrogata a decorrere dal 20 novembre 2026, data dalla quale dovrà essere applicata la Direttiva 2023/2225/UE che ridefinisce la materia. La disciplina nazionale è contenuta nel Titolo VI, Capo II, del Testo unico bancario e abbraccia l'intero arco del rapporto creditizio, dalla trasparenza e valutazione del merito di credito fino alla concessione e monitoraggio dei prestiti, al rimborso anticipato e alle disposizioni relative alla cessione del quinto. Con il rimborso anticipato il consumatore paga prima delle scadenze tutto o una parte del debito. Le conseguenze economiche cambiano secondo il contratto e le disposizioni applicabili, ma la somma richiesta deve essere determinata in modo corretto tenendo conto degli oneri relativi alla durata del finanziamento. Nella cessione del quinto il pagamento viene effettuato mediante quote dello stipendio, del salario o della pensione entro i limiti previsti.

Microcredito, affidamenti e sconfinamenti

Il microcredito consiste nella concessione di finanziamenti di importo limitato nei confronti di specifici beneficiari purché accompagnati da servizi non finanziari ausiliari. Prima che il cliente sia vincolato dal contratto l'operatore deve fornire gratuitamente le informazioni previste. Anche in questo caso la forma del contratto e la trasparenza delle condizioni contrattuali costituiscono una tutela del consumatore. Per gli affidamenti e gli sconfinamenti l'articolo 117-bis del Testo unico bancario disciplina e pone limiti alla remunerazione richiesta dalla banca. Le clausole che prevedono commissioni in violazione delle disposizioni applicabili sono nulle. Al ricorrere di determinate condizioni la commissione di istruttoria veloce non si applica alle famiglie consumatrici. Uno sconfinamento può quindi produrre oneri, ma questi devono rispettare i limiti, la trasparenza e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Interessi, clausole e debito effettivo

L'articolo 1283 del codice civile e l'articolo 120 del Testo unico bancario regolano le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti, cioè l'anatocismo. Le disposizioni sulla trasparenza riguardano anche il contenuto dei contratti con riferimento ai tassi di interesse. La determinazione dell'effettivo debito può risultare alterata da molteplici patologie del rapporto, che spaziano dagli errori di conteggio agli interessi usurari o anatocistici non dovuti, fino ai vizi contrattuali e alle clausole abusive o illegittime. Le conseguenze cambiano a seconda dei casi. Sul piano rimediale la violazione può tradursi in esiti differenti, che vanno dalla nullità o annullabilità di una clausola alla restituzione di somme non dovute, alla riduzione dell'esposizione debitoria o all'incidenza sulla validità stessa del contratto. Non ogni errore comporta la cancellazione dell'intero debito: occorre distinguere la parte dovuta dagli interessi, dagli oneri e dalle commissioni applicati illegittimamente.

Difficoltà di pagamento e recupero del credito

La difficoltà può essere temporanea oppure grave e non transitoria. Gli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA) su morosità e pignoramenti prevedono procedure interne per individuare i consumatori che si trovano in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento e per gestire i relativi rapporti. Questa gestione consente una valutazione complessiva della posizione del debitore, ma non determina automaticamente l'estinzione o la riduzione del debito. Se il debitore non riesce a pagare entro le scadenze previste il creditore può attivare il recupero delle somme. Se il credito è munito di prova scritta il creditore può agire con un decreto ingiuntivo. Il debitore può opporsi entro i termini previsti. L'atto di precetto deve precedere il pignoramento e consiste in un'intimazione a pagare il dovuto. Se il debitore non salda e non si oppone parte il pignoramento e si arriva all'esecuzione forzata mediante espropriazione. Il pignoramento può assumere forme diverse a seconda dell'oggetto colpito, potendo interessare beni mobili, beni immobili oppure crediti vantati verso terzi. Il pignoramento immobiliare può condurre alla vendita all'asta giudiziaria. Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti del debitore, tra i quali rientrano tipicamente lo stipendio, la pensione, il Trattamento di fine rapporto (TFR) e le somme depositate sui conti correnti bancari e postali. Alcuni beni essenziali per le esigenze elementari di vita e di sussistenza del debitore oppure indispensabili per l'esercizio della sua attività non sono pignorabili. Per lo stipendio e la pensione non possono essere superate le percentuali stabilite dalla legge. La casa destinata ad abitazione non ha invece una tutela generale contro tutti i creditori.

Centrale dei Rischi e sistemi privati

La Centrale dei Rischi è un sistema informativo pubblico gestito dalla Banca d'Italia. I Sistemi di informazioni creditizie (SIC) sono banche dati private, tra cui figurano i più noti operatori del settore quali CRIF (Centrale Rischi Finanziari), Experian e CTC (Consorzio per la Tutela del Credito). La Centrale dei Rischi e i SIC non devono essere confusi perché cambiano l'ente gestore, le soglie di censimento, le regole sul preavviso e i tempi di conservazione dei dati. La classificazione a sofferenza non può fondarsi sul mero ritardo, sul singolo inadempimento o su un inadempimento di scarsa importanza. Presuppone una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, riconducibile a uno stato di insolvenza anche non definitiva oppure a una grave e non transitoria difficoltà economica. Nella valutazione devono trovare spazio tutti gli indicatori rilevanti della posizione debitoria, quali l'ammontare del debito, la consistenza patrimoniale, le altre esposizioni e la prospettiva di pagamento. Nei SIC privati prima della prima segnalazione negativa il finanziatore deve dare un preavviso al consumatore. Il preavviso consente di regolarizzare il pagamento oppure di far valere contestazioni serie e non pretestuose sull'esistenza o sull'ammontare del credito. Nella Centrale dei Rischi il quadro è parzialmente diverso: il preavviso rileva soprattutto come obbligo di trasparenza e correttezza nei rapporti con il cliente e in caso di violazione sul piano della responsabilità e del risarcimento. Una segnalazione può risultare illegittima in una pluralità di ipotesi, che comprendono l'assenza di una valutazione della complessiva situazione del cliente, l'omissione del preavviso nei SIC, la seria contestazione del credito e la mancanza di aggiornamento dopo il pagamento o la regolarizzazione del debito. Altri vizi riguardano la mancata cancellazione, la conservazione del dato negativo oltre i tempi previsti ed errori sull'identità del debitore, sull'importo o sulla natura dell'esposizione. Il consumatore ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere la rettifica dei dati inesatti e la cancellazione di quelli trattati illecitamente. Ove la segnalazione illegittima determini conseguenze pregiudizievoli sul piano economico e reputazionale, quali la revoca di affidamenti, il rifiuto di un finanziamento, la perdita di occasioni economiche o la lesione della reputazione economica, il consumatore ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale se lo prova. La prova può essere fornita anche attraverso elementi gravi, precisi e concordanti.

Sovraindebitamento

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in vigore dal 15 luglio 2022 ha sostituito la Legge 3/2012. Il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Per il consumatore rilevano i debiti contratti per scopi estranei all'attività professionale svolta: ad esempio l'acquisto di una casa o di un'automobile per esigenze personali, ma non l'acquisto di un ufficio o di un camion destinato all'attività. L'accesso ai benefici richiede una valutazione della condotta del debitore. Vi sono infatti circostanze soggettive ostative che possono precludere l'accesso alle procedure previste, come la colpa grave, il dolo, la frode e il fatto di essere già stato esdebitato. La tutela non consiste quindi nella cancellazione automatica dei debiti, ma in una composizione della crisi sottoposta a condizioni e al controllo del Tribunale. L'Organismo di composizione della crisi (OCC) è un ente terzo, imparziale e indipendente. Riceve le domande di avvio del procedimento, valuta il rispetto dei presupposti normativi e nomina un professionista, il Gestore della crisi. Il Gestore a seguito dell'esame della documentazione prodotta assiste il debitore nella ristrutturazione dei debiti sotto il controllo del Tribunale.

Piano, liquidazione controllata ed esdebitazione

Con il piano di ristrutturazione dei debiti il consumatore propone importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i creditori. Non è necessario il loro parere favorevole. Il giudice, accertata l'ammissibilità, procede con l'omologazione del piano. I creditori possono formulare osservazioni, ma non hanno alcun potere di veto. Il piano può ridurre l'ammontare dei debiti, dilazionare i pagamenti residui e tenere in considerazione le spese necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia. La liquidazione controllata del patrimonio comporta la vendita dei beni individuati dal debitore e dal Gestore. Il ricavato viene destinato al pagamento in tutto o in parte dei debiti. Restano ferme le disposizioni relative ai beni impignorabili. Questa procedura incide direttamente sul patrimonio e deve essere distinta dal piano, che può prevedere il pagamento mediante redditi e disponibilità patrimoniali senza la vendita di tutti i beni. L'esdebitazione rende inesigibili i debiti anteriori rimasti non pagati secondo le condizioni della procedura. Una particolare tutela riguarda il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta nemmeno in prospettiva futura. L'esdebitazione può essere concessa solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento entro quattro anni dal decreto del giudice se sopravvengono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Durante la composizione della crisi le procedure possono permettere la sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti al fine di conservare il patrimonio. La sospensione non opera automaticamente in ogni situazione, ma è conseguenza della procedura, dei presupposti e del provvedimento del giudice. Se vuoi saperne di più su sovraindebinamento, composizione della crisi, liquidazione controllata, esdebitazione visita la sezione risoluzione dei debiti su Rivolta il Debito.

Controversie e forme di tutela

Gli intermediari devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. L'Arbitro Bancario Finanziario esamina le controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Un reclamo può avere ad oggetto qualsiasi profilo problematico del rapporto creditizio, dagli errori di conteggio agli interessi, dalle commissioni al rimborso anticipato, fino alle condizioni contrattuali e alle segnalazioni nelle banche dati. Quando è necessario un accertamento giudiziario il consumatore può chiedere l'accertamento dell'illegittimità, la rettifica o la cancellazione di una segnalazione e il risarcimento del danno provato. In presenza di un pregiudizio grave e irreparabile l'articolo 700 del codice di procedura civile prevede una tutela cautelare d'urgenza. In relazione alla natura del problema affrontato la tutela dispiega effetti differenziati, che vanno dalla nullità o annullabilità del contratto alla rideterminazione dell'effettivo debito, dal contrasto alle azioni di recupero illegittime alla rettifica dei dati, fino alla composizione della crisi e alla liberazione dai debiti.

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